STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA “perbrindisi”

Art. 1 Costituzione

E’ costituita, con sede in Brindisi, Via Osanna, nr. 69, l’Associazione senza fini di lucro denominata Associazione Polisportiva “PERBRINDISI”

Art. 2 Durata

L’Associazione ha durata illimitata

Art. 3 Scopo e Oggetto

L’Associazione “PERBRINDISI” non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente presso la cittadinanza finalità di promozione, di divulgazione e di valorizzazione dello sport e della cultura sportiva in generale, del giuoco del calcio in particolare, favorendo attività di ricerca, informazione, formazione ed aggiornamento sui temi delle attività intese nella loro più ampia dimensione sociale.

Quanto sopra al fine di diffondere:

  • la promozione ed il sostegno di attività sportive che partano dal basso, accessibili a tutti i cittadini, con particolare riferimento alle fasce giovanili;
  • la ricerca e l’utilizzo di nuovi modelli di organizzazione sportiva, allo scopo di perseguire gli scopi associativi ed aumentare il grado di diffusione e partecipazione alla pratica sportiva;
  • la promozione del diritto di libero accesso all’attività sportiva;
  • la creazione e la crescita di una comunità di persone che producano, condividano e scambino informazioni, contenuti, documento sulle più corrette pratiche sportive, agonistiche e non;
  • la collaborazione con analoghe Associazioni che condividano scopi e obiettivi.

L’Associazione “PERBRINDISI” si adopera per un comportamento leale e corretto dei propri Associati all’interno e all’esterno della stessa. Inoltre, detta Associazione intende porsi quale strumento di sostegno e diffusione tra gli Associati dei valori propri del “fair play sportivo”, da intendersi non solo come rispetto delle regole, bensì quale vero e proprio modello di vita, in linea con i valori tipici dello sport, quali la passione per la squadra riconosciuta come rappresentativa della Città di Brindisi, conforme ai valori della lealtà della competizione, del rispetto dell’avversario e delle regole del gioco.

Quanto sopra al fine di diffondere altresì presso il pubblico degli appassionati della squadra di calcio rappresentativa della Città di Brindisi, l’educazione ad una dimensione etica e culturale, l’impegno contro la violenza, la pratica del gioco del calcio e la lealtà nella competizione sportiva, promuovendo e sostenendo un progetto in cui si aiuti a dare sviluppo alla squadra di calcio rappresentativa della Città di Brindisi, libera espressione dei tifosi brindisini, che s’identifichi con la storia ed i valori della Città e si caratterizzi per una forte presenza sociale ed economica dell’intera comunità provinciale.

L’Associazione “PERBRINDISI” intende rafforzare i legami tra la squadra di calcio della Città e la sua comunità, sviluppando al contempo rapporti di mutua collaborazione con altre analoghe realtà in Italia e all’estero che si ispirano agli stessi principi.

L’Associazione si pone quali fini primari:

  • la creazione di una rappresentanza responsabile e democratica di Tifosi Brindisini che sostengano la squadra di calcio libera espressione della città di Brindisi;
  • la partecipazione al suo capitale sociale e il perseguimento della crescita sportiva della stessa anche mediante inclusa l’acquisizione di quote societarie della squadra di calcio riconosciuta come rappresentativa della Città di Brindisi, compiendo ogni altro tipo di operazione commerciale mobiliare ed immobiliare che possa concorrere al raggiungimento dei fini associativi; il tutto con l’osservanza di prescrizioni, limitazioni e divieti stabiliti dalla legge.
  • di operare contestualmente negli interessi dei suoi Associati ad iniziare dalla tutela e dalla salvaguardia delle libere manifestazioni del tifo in tutte le sue forme;
  • di adoperarsi a coinvolgere forze sociali ed economiche che intendono condividere il progetto di “PERBRINDISI” non solo appartenenti alla comunità locale, ma dell’intera Provincia brindisina;
  • di tutelare la crescita e lo sviluppo dei settori giovanili calcistici in modo da permettere alle nuove generazioni di praticare liberamente il gioco del calcio.
  • determinare benefici per i propri Associati quali, a titolo meramente esemplificativo, sconti sull’acquisto dei biglietti delle partite casalinghe e degli abbonamenti annuali, sconti sui gadgets della squadra, informazioni privilegiate (riviste, informazioni gratuite su cellulare, newsletters su sconti ed iniziative), tariffe speciali in convenzione con Aziende locali e nazionali – con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle esigenze dei tifosi diversamente abili e dei tifosi brindisini sparsi in Italia ed all’’estero.

L’Associazione, inoltre, si vuole porre come strumento di aggregazione di tutti i cittadini di Brindisi, nonché di tutti i simpatizzanti della squadra di calcio rappresentativa della Città di Brindisi, anche residenti all’estero, che attraverso l’Associazione e le sue finalità, vogliono riallacciare un rapporto diretto con la propria terra d’origine.

Art. 4 Attività dell’Associazione

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali e la divulgazione della propria attività e di quella dei soci, l’Associazione Polisportiva “PERBRINDISI”, nello svolgimento della sua attività agisce nel pieno rispetto dello Statuto.

L’Associazione “PERBRINDISI” è sempre in grado di fornire un’informazione completa, corretta e dettagliata in merito alla propria attività e alle modalità di svolgimento della stessa, sia nei confronti dei propri Associati, sia di chiunque ne abbia motivatamente interesse.

L’Associazione “PERBRINDISI” promuove iniziative avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti e di altri collaboratori anche non soci impegnati in progetti ed obiettivi comuni e formalizzati attraverso appositi accordi.

L’Associazione può svolgere qualsiasi attività (anche economica e commerciale) idonea al conseguimento dello scopo e, comunque, qualsiasi attività coerente con lo scopo, come enucleato dall’art. 3.

Per la realizzazione dei suoi scopi, l’Associazione “PERBRINDISI” può prendere accordi, stipulare contratti e convenzioni con Enti Pubblici e privati, con organismi rappresentativi anche sovranazionali, con Società e con Organismi di studio e di ricerca italiani e stranieri, con imprese nazionali pubbliche e private, con organismi finanziari, etc.

L’Associazione, altresì, potrà avvalersi di ogni forma di finanziamento e/o agevolazione di fonte pubblica e/o privata nazionale, straniera o sovranazionale.

L’Associazione, inoltre potrà avvalersi della collaborazione di docenti, professionisti, tecnici, etc., italiani e stranieri.

Art. 5 Patrimonio ed Entrate dell’Associazione

Il Fondo costitutivo dell’Associazione “PERBRINDISI” è composto da nr. 50.000 (cinquantamila/00) quote da Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna poste a disposizione del pubblico dei sottoscrittori, che potranno essere persone fisiche e/o giuridiche.

Il patrimonio dell’Associazione è quindi costituito, oltre che dalle quote associative:

  • da beni mobili ed immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
  • versamenti annuali effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione, mediante sottoscrizione di quota associativa;
  • dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  • da ogni altra entrata che contribuisca ad incrementare l’attivo sociale;
  • da eventuali contributi straordinari versati dagli Associati;
  • donazioni, contributi offerte anche a altri;
  • erogazioni liberali;
  • proventi derivanti dalle iniziative promosse dall’Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote annuali di iscrizione all’Associazione.

L’adesione all’Associazione “PERBRINDISI” non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla sottoscrizione di almeno una quota del Fondo costitutivo e al versamento della quota annua di iscrizione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione “PERBRINDISI”, in concomitanza di iniziative, celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, potrà comunque promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori.

Il Consiglio Direttivo decide sull’utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzati con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste dall’Art. 4 ed a quelle connesse o strumentali.

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni residuanti, a seguito delle operazioni di liquidazione, sono devoluti – su delibera dell’Assemblea Generale, ad altro Ente che abbia fini analoghi, Associazioni o comunque a favore di iniziative con scopi analoghi a quello dell’Associazione “PERBRINDISI”, purchè a fini di utilità sociale. In mancanza di determinazione da parte dell’Associazione, il patrimonio è devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 6 Associati

L’iscrizione all’Associazione “PERBRINDISI” è libera. Possono aderirvi cittadini italiani e stranieri, persone fisiche e giuridiche, sia riconosciute che non riconosciute di qualunque nazionalità.

Possono quindi essere ammessi quali Associati Persone Giuridiche, le società, nonché le associazioni e le fondazioni. Gli Associati Persone Giuridiche esercitano i loro diritti, incluso il diritto di voto, tramite il legale rappresentante pro-tempore o persona munita di poteri ad hoc.

L’adesione all’Associazione “PERBRINDISI” è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione “PERBRINDISI” comporta per l’associato di maggiore età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione.

Chi intende aderire all’Associazione “PERBRINDISI” deve sottoscrivere almeno una quota del Fondo costitutivo e contestualmente dichiarare di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti interni, nonché di osservare le decisioni del Consiglio Direttivo, le Delibere dell’Assemblea Generali.

Art. 7 Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione “PERBRINDISI”:

  • 1) L’Assemblea;
  • 2) Il Consiglio Direttivo
  • 3) Il Presidente

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Lo svolgimenti delle attività relative agli Organi dell’Associazione deve intendersi a titolo gratuito.

Art. 8 Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione “PERBRINDISI” che abbiano scritto almeno una quota del Fondo costitutivo ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e comunque ogni volta che lo richieda un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del Fondo costitutivo. Essa ha i seguenti compiti:

Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo.

Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione.

Delibera sulle modifiche allo Statuto.

Approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

Delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente.

Delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora, ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto.

Nomina avvocati e procuratori per l’assistenza e difesa legale in procedimenti penali in cui l’Associazione risulti essere persona offesa e/o danneggiata da reato, conferendo ai medesimi procura speciale affinchè si costituiscano in nome, per conto e nell’interesse dell’Associazione parte civile in detti procedimenti;

Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da un numero di soci che detenga almeno un terzo del Fondo costitutivo.

La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell’avviso di convocazione con l’indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti un numero di soci che rappresenta almeno la metà più uno del Fondo costitutivo.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta, esercitabile anche mediante delega apposita in calce all'avviso di convocazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di un numero di soci che detenga almeno la maggioranza del capitale presente in Assemblea al momento del voto; l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la destinazione degli avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole di un numero di soci che detenga la maggioranza del Fondo costitutivo, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di un numero di soci che rappresenti almeno tre quarti del Fondo costitutivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua mancanza da un Consigliere nominato dall'Assemblea per l’occasione.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci ed integrabili per cooptazione. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, cui competono la direzione e l'amministrazione dell'ente e l'attuazione degli scopi statutari.

I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea utile, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Colui che viene eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

  • la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti.
  • la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione.
  • l’ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti.
  • Adottare provvedimenti disciplinari e deliberare l’espulsione dei soci, fatta loro salva la possibilità di ricorrere all’Assemblea contro questa decisione. In tali casi è sempre necessario seguire la procedura stabilità dallo Statuto, precisando che la decisione dovrà sempre essere motivata e formalmente comunicata al socio. Nel caso in cui prima della decisione si svolga un contraddittorio, il socio avrà diritto di presentare le sue valutazioni o una sua difesa.
  • la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni straordinarie, il cui valore ecceda € 10.000,00 (euro diecimila), occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, nonché la ratifica dell’Assemblea dei Soci nei venti giorni successivi alla deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può nominare avvocati per rappresentare l’Associazione in qualunque fase e o giudizio. Sempre su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso,

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 11 Esercizio di bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo di ogni anno deve essere predisposto dal Consiglio direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell’esercizio ed essere approvato dell’assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 12 Utili ed avanzi di gestione

E’ fatto assoluto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale o proventi, anche derivanti dalle attività accessorie o da altre forme di autofinanziamento, durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione o di quelle direttamente ad esse connesse.

Art. 13 Regolamento interno

L’Assemblea può procedere alla approvazione di un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Scioglimento

L’Associazione, come detto, ha durata illimitata.

Lo scioglimento della stessa può avere luogo per deliberazione dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea e ad opera dei liquidatori, a favore di altra associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde:

  • a) per recesso dell'Associato;
  • b) per morosità dell'Associato la quale è sempre dichiarata dal Consiglio Direttivo;
  • c) per esclusione deliberata dal consiglio Diretto o dall’Assemblea dei soci per gravi motivi. In ogni caso, l’Associato può ricorrere all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. 

I gravi motivi che giustificano l’esclusione possono essere ravvisati in un grave inadempimento dell’Associato, impossibilità sopravvenuta nel dare un contributo personale, perdita dei requisiti per l’ammissione, indegnità morale ecc....

Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di Associato perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

Art. 16 Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato al momento della costituzione della Associazione.

Art. 17 Normativa applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto. 

Art. 31 Contenzioso

Per qualunque questione o controversia inerente lo Statuto o l'Associazione è competente in via esclusiva il foro di Brindisi.